Accessibilità: nuovo obbligo per i siti dal 28 giugno 2025, chi deve adeguarsi?

17 Giugno 2025

Obbligo di Accessibilità per Siti Web e e‑Commerce

Con l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act (EAA) il 28 giugno 2025, tutti i siti web e le piattaforme e‑commerce nuovi (o aggiornati) devono rispettare criteri di accessibilità digitali — in particolare le linee guida WCAG 2.1 AA e la norma tecnica EN 301 549.

Obbligo accessibilità per i siti, nuova scadenza 28 giugno 2025

Chi è esentato dall’obbligo?

Le microimprese: un’impresa è considerata micro se occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo OPPURE un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Le microimprese sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità per i servizi che forniscono, ma questa esenzione non si applica ai prodotti digitali che immettono sul mercato.

Requisiti e cosa cambia

Requisiti Tecnici

  • Tutte le WCAG 2.1 livello AA devono essere applicate, senza eccezioni

Requisiti Amministrativi e Organizzativi

  • I fornitori devono pubblicare informazioni sull’accessibilità: modalità di contatto, stato di conformità, modalità di feedback.
  • Devono garantire formazione, audit regolari e conservare la documentazione delle verifiche.

Ambito Temporale

  • Obbligo per i prodotti digitali e servizi nuovi dal 28 giugno 2025.
  • Versioni esistenti hanno tempo fino al 28 giugno 2030, salvo aggiornamenti sostanziali.

Chi vigila e quali sono le sanzioni

  • In Italia l’ente responsabile della vigilanza è l’AgID per la parte web e servizi digitali, con supporto normativo dal MISE.
  • Le sanzioni partono da circa €2.500–5.000 fino a €40.000, con possibilità di ritiro del servizio dal mercato e danni reputazionali.

Vantaggi e opportunità

Adeguare il proprio sito ai requisiti di accessibilità offre vantaggi concreti:

  • Allargamento del pubblico: 13 milioni di utenti con disabilità in Italia, oltre 100 milioni in UE.
  • Miglioramento SEO: usabilità e reputazione.
  • Vantaggio competitivo: accessibilità diventa punto di forza operativo e di brand.

✅ Sintesi per i siti ed e‑commerce

AspettoDettagli
A chi si applicaTutti i siti web commerciali ed e‑commerce, eccetto microimprese
Standard richiestiWCAG 2.1 AA + EN 301 549
ScadenzaNuovi siti dal 28/6/2025, versioni esistenti fino al 28/6/2030
VerificheAudit, formazione, report, documentazione 5 anni
Sanzioni€2.500–40.000 + ritiro servizi
VantaggiPubblico più ampio, SEO, reputazione, compliance

Risorse Utili:

Accessibilità web

Accessibilità Digitale: Le Nuove Scadenze e Cosa Cambia per la Tua Attività

Il panorama dell’accessibilità digitale in Europa e in Italia sta per subire un’importante evoluzione con l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act (EAA). Questa direttiva europea, emanata ad aprile 2019 e recepita dall’Italia a maggio 2022 tramite il Decreto Legislativo 82/2022, diventerà ufficialmente operativa il 28 giugno 2025.

L’obiettivo è armonizzare i requisiti di accessibilità per prodotti e servizi, garantendo che le persone con disabilità, e in generale tutte le persone con limitazioni funzionali come anziani o donne in gravidanza, possano fruire degli strumenti digitali senza difficoltà.

European Accessibility Act (EAA): Cosa cambia dal 28 giugno 2025

Ambito di Applicazione e Soggetti Interessati: le nuove disposizioni si applicano a tutti i prodotti e servizi digitali immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Questo significa che la direttiva non coinvolge le versioni di applicativi o servizi già in uso, a meno che non subiscano modifiche sostanziali. Sono esclusi contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi, cioè non aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025, così come media pre-registrati e formati di file per ufficio pubblicati prima di tale data, contenuti di terzi non controllati dall’operatore economico, e mappe online se le informazioni essenziali sono fornite in modalità digitale accessibile.

Tutti gli operatori economici sono interessati, con specifiche deroghe:

  • Microimprese: Un’impresa è considerata micro se occupa meno di 10 persone E realizza un fatturato annuo OPPURE un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Le microimprese sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità per i servizi che forniscono, ma questa esenzione non si applica ai prodotti digitali che immettono sul mercato.
  • PMI (Piccole e Medie Imprese): Rientrano in questa categoria le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (escluse le microimprese). Le PMI possono derogare dall’applicazione della direttiva solo a determinate condizioni, invocando l’“onere sproporzionato”.

Cosa significa “Onere Sproporzionato”? L’onere sproporzionato si verifica quando i costi per rendere accessibile un prodotto o servizio sono tali da renderne antieconomica la produzione, distribuzione o vendita, oppure quando l’applicazione delle norme di accessibilità comporterebbe uno stravolgimento sostanziale della natura del prodotto o servizio. Questa valutazione deve essere documentata e conservata per almeno 5 anni e rinnovata in caso di modifiche al servizio, su richiesta delle autorità di controllo, o comunque ogni 5 anni. Le microimprese sono esentate dalla documentazione dell’onere sproporzionato perché la dimostrazione stessa sarebbe un onere sproporzionato. Inoltre, gli operatori che ricevono finanziamenti pubblici o privati per migliorare l’accessibilità non possono invocare l’onere sproporzionato.

Categorie di Prodotti e Servizi Coinvolti: l’EAA richiede l’accessibilità di una vasta gamma di prodotti e servizi digitali:

  • Sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici.
  • Terminali self-service (es. sportelli automatici bancari – ATM, biglietterie automatiche).
  • Apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per i consumatori (usate per comunicazioni elettroniche o accesso a media audiovisivi).
  • Lettori di libri elettronici (e-reader).
  • Servizi di comunicazione elettronica.
  • Servizi di accesso a media audiovisivi (es. servizi in streaming).
  • Servizi di trasporto passeggeri (aerei, autobus, treni, navigazione), inclusi i sistemi di biglietteria elettronica e le informazioni di viaggio in tempo reale.
  • Servizi bancari per consumatori.
  • Libri elettronici (e-book) e software dedicati.
  • Servizi di commercio elettronico (e-commerce).
  • Comunicazioni di emergenza tramite il numero unico europeo 112.

Obblighi Specifici per gli Operatori Economici: gli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) devono garantire che i prodotti siano progettati e realizzati per ottimizzare l’uso da parte di persone con disabilità e siano accompagnati da informazioni accessibili sul loro funzionamento e caratteristiche. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

  • Fabbricanti: devono progettare e fabbricare prodotti conformi, preparare documentazione tecnica, eseguire procedure di valutazione della conformità, redigere la Dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE, conservando la documentazione per cinque anni.
  • Importatori: prima di immettere un prodotto sul mercato, devono verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità e che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione e istruzioni richieste in una lingua comprensibile. Se non conforme, non possono immetterlo sul mercato e devono informare il fabbricante e le autorità di vigilanza.
  • Distributori: devono agire con dovuta attenzione, verificando la presenza della marcatura CE e della documentazione necessaria prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato. Se accertano una non conformità, devono adottare misure correttive o ritirare il prodotto, informando le autorità.
  • Fornitori di Servizi: devono progettare e fornire servizi conformi ai requisiti di accessibilità e preparare le informazioni necessarie. In caso di non conformità, devono informare immediatamente l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e le autorità nazionali competenti.

Requisiti Tecnici e Vigilanza: i prodotti e i servizi devono rispettare gli standard europei di accessibilità, come le WCAG 2.1 livello AA (Web Content Accessibility Guidelines) e la norma EN 301 549, che è lo standard tecnico di riferimento per l’accessibilità ICT. La conformità a questi standard armonizzati genera una presunzione di conformità con i requisiti dell’EAA.

La vigilanza sull’applicazione dell’EAA è affidata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) per i prodotti e all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per i servizi. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che variano da 5.000 a 40.000 euro per le violazioni delle disposizioni, tenendo conto dell’entità della non conformità e del numero di utenti coinvolti.

La Legge Stanca (L. 4/2004): Il Quadro Attuale

Prima dell’EAA, la principale normativa sull’accessibilità digitale in Italia è la Legge 4 del 2004, nota come “Legge Stanca”. Questa legge promuove l’accessibilità ai servizi informatici e telematici per le persone con disabilità.

Soggetti interessati dalla Legge Stanca:

  • Pubbliche Amministrazioni.
  • Enti pubblici economici.
  • Aziende private concessionarie di servizi pubblici.
  • Aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e telecomunicazione a prevalente partecipazione pubblica, aziende appaltatrici di servizi informatici, organismi di diritto pubblico.
  • Soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per servizi online.
  • Aziende private con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro/anno negli ultimi tre anni, che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili.

Requisiti e Vigilanza: per questi soggetti, siti web, app e tutti i contenuti digitali devono essere accessibili. È richiesta una dichiarazione di accessibilità annuale e un meccanismo di feedback per gli utenti. L’organo incaricato di vigilare sull’applicazione della Legge Stanca è l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Le sanzioni per inadempienza possono includere provvedimenti disciplinari per i dirigenti pubblici e sanzioni amministrative pecuniarie fino al 5% del fatturato per i privati.

Come Webag può aiutarvi

L’entrata in vigore dell’European Accessibility Act rappresenta un passo fondamentale verso un ecosistema digitale più inclusivo. Essere conformi non è solo un obbligo legale, ma anche un’opportunità per ampliare il vostro pubblico e migliorare l’esperienza utente per tutti.

Noi di Webag possiamo supportare la tua azienda in questo percorso di adeguamento. Offriamo una consulenza specializzata e soluzioni tecniche per garantire che i vostri servizi digitali rispettino i nuovi standard di accessibilità, trasformando gli obblighi in un vantaggio competitivo. Contattaci per una valutazione personalizzata.